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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.29. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.29.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati punti con la sola pena pecuniaria si applica il termine di due anni».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di appello di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio».