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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.28. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.28.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito col seguente: «Per i delitti con pena edittale inferiore, nel massimo, a sei anni e per le contravvenzioni con pena edittale inferiore, nel massimo, a quattro anni la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumento di un quarto. Per gli altri reati la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati punti con la sola pena pecuniaria si applica il termine di due anni».