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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.11. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.11.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

   «Quando viene proposta impugnazione avverso la sentenza di condanna o proscioglimento e il reato per cui si procede si prescrive entro un anno dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione, il corso della prescrizione è altresì sospeso:

    1) per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il giudizio di appello;

    2) per un periodo massimo di quattro mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.

   I periodi di sospensione di cui al comma precedente sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario al maturare della prescrizione quando la sentenza che definisce il giudizio in grado di appello, anche se emessa in sede di rinvio, è di assoluzione.
   Le modifiche di cui al presente comma si applicano alle ipotesi di reato commesse dopo la entrata in vigore della presente disposizione di legge. Per i reati commessi prima della sua entrata in vigore si applica il regime di prescrizione più favorevole al reo».