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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.1.

  Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi con i seguenti:

  Nel caso di pronunzia della sentenza di condanna, se il giudizio di appello o di legittimità non viene definito nei termini di durata del processo previsti dall'articolo 12, la pena irrogata viene ridotta di 45 giorni per ogni semestre di ritardo. Nel giudizio di legittimità la riduzione della pena viene applicata direttamente dalla Corte di Cassazione.
  Nel caso di pronunzia della sentenza di assoluzione in primo grado se il giudizio di appello non viene celebrato nei termini previsti, il processo si estingue e resta confermata la pronunzia liberatoria, fatta salva l'azione civile. Ugualmente anche nel caso di sentenza di assoluzione pronunziata nel processo di appello, se il giudizio avanti alla Corte di cassazione non viene definito nei termini previsti.