Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche agli articoli 419 e 635 del codice penale)
1. All'articolo 419, comma 2, del codice penale, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione,».
2. All'articolo 635, comma 3, del codice penale, dopo le parole: «altrui» sono inserite le seguenti: «all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione oppure».