Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di riparazione dell'errore giudiziario)
1. All'articolo 643 del codice di procedura penale, al comma 1 le parole: «o colpa grave» sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1.bis Il diritto alla riparazione non può essere negato se chi è stato prosciolto si è avvalso, nel corso del procedimento a suo carico, della facoltà di non rispondere di cui all'articolo 64».