Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di segreto e di divieto di pubblicazione)
1. Nel titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 329-bis. – (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari).
1. È vietata la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro.»;
«Art. 329-ter. – (Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni).
1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque ad essi inerente sono sempre coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Successivamente, le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte da segreto ma non possono comunque essere pubblicate o diffuse, anche per estratto, sui mezzi di informazione.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto».