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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.050. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.050.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di segreto e di divieto di pubblicazione)

  1. Nel titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 329-bis. – (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari).
   1. È vietata la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.
   2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro.»;
   «Art. 329-ter. – (Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni).
   1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque ad essi inerente sono sempre coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Successivamente, le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte da segreto ma non possono comunque essere pubblicate o diffuse, anche per estratto, sui mezzi di informazione.
   2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto».