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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.05. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.05.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche agli articoli 316-bis, 316-ter e 640-bis del codice penale, in materia di malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e modifiche dell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 al fine di tutelare le erogazioni derivanti dall'Unione Europea)

  1. All'articolo 316-bis, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) le parole: «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti:«, dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati»;

   2) le parole da: «sovvenzioni» sino a: «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste»;

   3) le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

  2. All'articolo 316-ter, comma 1, primo periodo, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) le parole: «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»;

   2) le parole: «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati»;

   3) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni» e le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

  3. All'articolo 640-bis, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) le parole: «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»;

   2) le parole: «o delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati».

  4. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera g) è sostituta dalla seguente:

   «g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali».