Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di sequestro preventivo)
1. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati».