Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)
1. All'articolo 269 del codice di procedura penale, al comma 1 le parole «non sono coperti da segreto» fino alla fine del periodo sono soppresse.
2. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1.».