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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.047. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.047.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. All'articolo 269 del codice di procedura penale, al comma 1 le parole «non sono coperti da segreto» fino alla fine del periodo sono soppresse.
  2. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1.».