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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.045. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.045.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di valutazione della prova)

  1. All'articolo 192 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».