Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di inutilizzabilità)
1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. I risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 266 pubblicate o diffuse sui mezzi di informazione in violazione degli articoli 114, comma 2-bis, e 329-ter non sono utilizzabili».