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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.043. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.043.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari)

  1. All'articolo 134 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Alle modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 è aggiunta la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge».

  2. L'articolo 139 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 139. – (Riproduzione fonografica e audiovisiva)1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.
   2. Quando si effettua la riproduzione fonografica o audiovisiva, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
   3. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.
   4. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.
   5. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni sono unite agli atti del procedimento».

  3. L'articolo 141-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 141-bis. – (Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione e delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti)1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.
   2. L'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nella fase delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti deve essere documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti».