Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari)
1. All'articolo 134 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alle modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 è aggiunta la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge».
2. L'articolo 139 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 139. – (Riproduzione fonografica e audiovisiva) – 1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando si effettua la riproduzione fonografica o audiovisiva, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
3. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.
4. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.
5. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni sono unite agli atti del procedimento».
3. L'articolo 141-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 141-bis. – (Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione e delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti) – 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.
2. L'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nella fase delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti deve essere documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti».