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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.041. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.041.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di pubblicazione di atti e immagini)

  1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.»;

   b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al deposito della sentenza di primo grado. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.»;

   c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis.»;

   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto».

  2. All'articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi (o estranei) rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica».