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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.040. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.040.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di stampa)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è inserito il seguente:

   «Art. 17-bis. – (Adozione di procedure di notifica e rimozione) – 1. Il prestatore ha l'obbligo di individuare, tra i soggetti iscritti nell'albo dei giornalisti pubblicisti, un soggetto preposto alla ricezione dei reclami da parte di coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati.
   2. Coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati possono, con dichiarazione scritta notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), contestare la veridicità di tali contenuti o la non continenza formale delle espressioni utilizzate e, sulla scorta di una congrua motivazione, chiederne la rimozione o la disabilitazione.
   3. Il prestatore, ricevuta la notificazione, provvede entro le successive ventiquattro ore alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti manifestamente offensivi o, in alternativa, ove non condivida le ragioni della richiesta, entro i successivi sette giorni attiva una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinnanzi ad un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera della medesima Autorità. L'organismo è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed è dotato di una struttura organizzativa idonea a ricevere le istanze, applicando criteri procedurali e di discrezionalità predeterminati che contemplino altresì il possibile riesame delle decisioni sulla base di un apposito atto di regolamentazione definito, con proprio regolamento, dall'AGCOM.
   4. Qualora, all'esito della decisione dell'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3, i contenuti siano giudicati offensivi, il prestatore rimuove entro ventiquattro ore tali contenuti.
   5. Il prestatore deve informare l'utente che ha pubblicato i contenuti giudicati offensivi della decisione adottata e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto, il prestatore è tenuto a documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segnalazione ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane.
   6. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o non disabilitati a seguito della procedura di segnalazione può rivolgersi al giudice al fine della revisione della decisione adottata dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3. La giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3 è attribuita al giudice ordinario.
   7. Il prestatore che abbia in buona fede rimosso o disabilitato i contenuti a seguito della ricezione di una notifica ai sensi del comma 2 non è responsabile nei confronti dei terzi.
   8. Il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, della obbligatorietà della procedura di conciliazione dinnanzi all'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3.
   9. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.
   10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.
   11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestatori di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati».