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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.039. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.039.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MODIFICHE ALLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di stampa)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1. – (Ambito di applicazione) – 1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini della presente legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
   2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti prodotti editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5:

   a) quotidiani on line di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;

   b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge»;

   b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

   «Art. 8. (Rettifiche e smentite) – 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione “Rettifica dell'interessato”, nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le rettifiche o le smentite non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché il soggetto che le ha richieste nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'autore dell'articolo o del servizio ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o delle smentite consentite ai soggetti di cui ai medesimi primo e secondo periodo entro i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6.
   2. Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento all'articolo o al servizio che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo o del servizio cui si riferiscono, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
   3. Per i quotidiani, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta e devono essere collocate nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui si riferiscono.
   4. Per i periodici, le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui la richiesta si riferisce.
   5. Per i quotidiani on line di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo o del servizio, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile. Nel caso in cui il quotidiano on line di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno ricevuto l'articolo o il servizio cui si riferiscono.
   6. Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito internet ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile nella pagina iniziale del sito, fermo l'obbligo di inserire la rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa.
   7. Qualora, trascorsi i termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto nei commi da 1 a 6, oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, quest'ultimo può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
   8. Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende.
   9. Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto unitamente alla rettifica o alla smentita omessa, con le forme indicate nei commi da 1 a 6. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale.
   10. Per i telegiornali e i giornali radio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si applicano nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo»;

   c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

   «Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno) – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità; dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica o della smentita»;

   d) l'articolo 12 è abrogato;

   e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

   «Art. 13. (Pene per la diffamazione) – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.
   2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
   3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
   4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.
   5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
   6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale»;

   f) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

   «Art. 21. – (Competenza) – 1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.».