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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.038. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.038.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di pubblicazione di atti e immagini)

  1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;

   b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al deposito della sentenza di primo grado. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454»;

   c) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

   «2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis»;

   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto».

  2. All'articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi (o estranei) rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica».

Art. 14-ter.
(Disposizioni in materia di garanzie dei detenuti)

  1. All'articolo 123 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore, e le richieste di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato».

Art. 14-quater.
(Disposizioni in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari)

  1. All'articolo 134 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Alle modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 è aggiunta la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge».

  2. L'articolo 139 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 139. – (Riproduzione fonografica e audiovisiva) – 1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.
   2. Quando si effettua la riproduzione fonografica o audiovisiva, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
   3. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.
   4. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.
   5. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni sono unite agli atti del procedimento».

  3. L'articolo 141-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 141-bis. – (Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione e delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti) – 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.
   2. L'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nella fase delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti deve essere documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti».

Art. 14-quinquies.
(Disposizioni in materia di inutilizzabilità)

  1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. I risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 266 pubblicate o diffuse sui mezzi di informazione in violazione degli articoli 114, comma 2-bis, e 329-ter non sono utilizzabili».

Art. 14-sexies.
(Disposizioni in materia di valutazione della prova)

  1. All'articolo 192 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».

Art. 14-septies.
(Disposizioni in materia di segreto professionale)

  1. All'articolo 200 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

Art. 14-octies.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. All'articolo 269 del codice di procedura penale, al comma 1 le parole: «non sono coperti da segreto» fino alla fine del periodo sono soppresse.
  2. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1».

Art. 14-novies.
(Disposizioni in materia di ingiusta detenzione)

  1. All'articolo 314 del codice di procedura penale, al comma 1 le parole: «o colpa grave» sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il diritto alla equa riparazione non può essere negato se chi è stato prosciolto si è avvalso, nel corso del procedimento a suo carico, della facoltà di non rispondere di cui all'articolo 64».

Art. 14-decies.
(Disposizioni in materia di sequestro preventivo)

  1. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati».

Art. 14-undecies.
(Disposizioni in materia di segreto e di divieto di pubblicazione)

  1. Al titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 329-bis. – (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari). – 1. È vietata la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione, sui social network e social media del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.
   2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro.
   Art. 329-ter. – (Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque ad essi inerente sono sempre coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Successivamente, le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte da segreto ma non possono comunque essere pubblicate o diffuse, anche per estratto, sui mezzi di informazione.
   2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto».

Art. 14-duodecies.
(Disposizioni in materia di riparazione dell'errore giudiziario)

  1. All'articolo 643 del codice di procedura penale, al comma 1 le parole: «o colpa grave» sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il diritto alla riparazione non può essere negato se chi è stato prosciolto si è avvalso, nel corso del procedimento a suo carico, della facoltà di non rispondere di cui all'articolo 64».

Capo II-ter.
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 14-terdecies.
(Disposizioni in materia di responsabilità degli enti)

  1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

   «Art. 25-novies. – (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote».

Capo II-quater.
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art. 14-quaterdecies.
(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

  1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 132, comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sei»;

   b) dopo l'articolo 164-bis è inserito il seguente:

   «Art. 164-ter. – (Illeciti per finalità giornalistiche). – 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, si applica la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.
   2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari».

Capo II-quinquies.
MODIFICHE AL LEGGE 8 APRILE 1974, N. 98

Art. 14-quinquiesdecies.
(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)

  1. L'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, è abrogato.

Capo II-sexies.
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENALI

Art. 14-sexiesdecies.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «1-bis. Fino alla fine delle indagini preliminari, è consentita esclusivamente e tassativamente la diffusione di comunicati stampa con l'indicazione dei fatti specifici e delle norme di legge la cui violazione è contestata ai soggetti indagati, non è consentita la diffusione da parte dell'autorità giudiziaria, a fini di comunicazione, di filmati contenenti riprese di atti d'indagine preliminare, quali intercettazioni, videoregistrazioni, fotogrammi, esecuzione di perquisizioni o di misure cautelari, né la diffusione di audio di intercettazioni non ancora vagliate nell'apposita udienza stralcio; non è consentita l'attribuzione di una denominazione alle inchieste da parte dell'autorità giudiziaria procedente».

Art. 14-septiesdecies.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1. – (Ambito di applicazione) – 1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini della presente legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
   2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti prodotti editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5:

   a) quotidiani on line di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;

   b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge»;

   b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

   «Art. 8. (Rettifiche e smentite) – 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione “Rettifica dell'interessato”, nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le rettifiche o le smentite non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché il soggetto che le ha richieste nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'autore dell'articolo o del servizio ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o delle smentite consentite ai soggetti di cui ai medesimi primo e secondo periodo entro i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6.
   2. Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento all'articolo o al servizio che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo o del servizio cui si riferiscono, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
   3. Per i quotidiani, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta e devono essere collocate nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui si riferiscono.
   4. Per i periodici, le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui la richiesta si riferisce.
   5. Per i quotidiani on line di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo o del servizio, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile. Nel caso in cui il quotidiano on line di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno ricevuto l'articolo o il servizio cui si riferiscono.
   6. Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito internet ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile nella pagina iniziale del sito, fermo l'obbligo di inserire la rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa.
   7. Qualora, trascorsi i termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto nei commi da 1 a 6, oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, quest'ultimo può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
   8. Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende.
   9. Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto unitamente alla rettifica o alla smentita omessa, con le forme indicate nei commi da 1 a 6. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale.
   10. Per i telegiornali e i giornali radio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si applicano nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo»;

   c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

   «Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno) – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica o della smentita»;

   d) l'articolo 12 è abrogato;

   e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

   «Art. 13. (Pene per la diffamazione)1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.
   2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
   3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
   4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.
   5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
   6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale»;

   f) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

   «Art. 21. – (Competenza) – 1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

Art. 14-octiesdecies.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è inserito il seguente:

   «Art. 17-bis. – (Adozione di procedure di notifica e rimozione) – 1. Il prestatore ha l'obbligo di individuare, tra i soggetti iscritti nell'albo dei giornalisti pubblicisti, un soggetto preposto alla ricezione dei reclami da parte di coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati.
   2. Coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati possono, con dichiarazione scritta notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), contestare la veridicità di tali contenuti o la non continenza formale delle espressioni utilizzate e, sulla scorta di una congrua motivazione, chiederne la rimozione o la disabilitazione.
   3. Il prestatore, ricevuta la notificazione, provvede entro le successive ventiquattro ore alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti manifestamente offensivi o, in alternativa, ove non condivida le ragioni della richiesta, entro i successivi sette giorni attiva una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinnanzi ad un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera della medesima Autorità. L'organismo è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed è dotato di una struttura organizzativa idonea a ricevere le istanze, applicando criteri procedurali e di discrezionalità predeterminati che contemplino altresì il possibile riesame delle decisioni sulla base di un apposito atto di regolamentazione definito, con proprio regolamento, dall'AGCOM.
   4. Qualora, all'esito della decisione dell'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3, i contenuti siano giudicati offensivi, il prestatore rimuove entro ventiquattro ore tali contenuti.
   5. Il prestatore deve informare l'utente che ha pubblicato i contenuti giudicati offensivi della decisione adottata e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto, il prestatore è tenuto a documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segnalazione ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane.
   6. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o non disabilitati a seguito della procedura di segnalazione può rivolgersi al giudice al fine della revisione della decisione adottata dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3. La giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3 è attribuita al giudice ordinario.
   7. Il prestatore che abbia in buona fede rimosso o disabilitato i contenuti a seguito della ricezione di una notifica ai sensi del comma 2 non è responsabile nei confronti dei terzi.
   8. Il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, della obbligatorietà della procedura di conciliazione dinnanzi all'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3.
   9. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.
   10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.
   11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestatori di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati».

Art. 14-noviesdecies.
(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.
  2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti o dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei medesimi contenuti e dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Il giudice, con il provvedimento di cui al periodo precedente, può, su istanza dell'interessato, condannare l'inadempiente al pagamento di una somma determinata in via equitativa.
  3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.