Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di fermo di indiziato)
1. Dopo l'articolo 384-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 384-ter. – (Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori). 1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 384, comma 2, e 3, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.
3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 2».
Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: e al codice di procedura penale.