Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di arresto obbligatorio in flagranza)
1. La lettera l-ter) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, è sostituita dalla seguente:
«l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale».
Conseguentemente, al Capo II, alla rubrica, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: e al codice di procedura penale