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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.033. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.033.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di rivelazione di segreto e di accesso abusivo ai procedimenti penali)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 326 è aggiunto il seguente:

   «Art. 326-bis. – (Divieto di rivelazione e di pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate). Chiunque, nel corso delle indagini preliminari e sino al deposito della sentenza di primo grado, rivela o pubblica conversazioni o immagini relative a operazioni di intercettazioni poste in essere nel corso di un procedimento penale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
   Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione o la pubblicazione è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso della registrazione o del relativo supporto informatico, la pena è della reclusione fino a un anno.
   La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36.»;

   b) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

   «Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
   Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.
   Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni.
   Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

   c) dopo l'articolo 617-septies sono inseriti i seguenti:

   «Art. 617-octies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). Chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
   Art. 617-novies. – (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   Art. 617-decies. – (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;

   d) all'articolo 684:

    1) al primo comma, le parole: «o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto» e le parole da: «con l'ammenda» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000»;

    2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

   «La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».