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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.032. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.032.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di reati commessi con il mezzo della stampa e di diffamazione a mezzo stampa)

  1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati) – Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La pena è ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per il delitto commesso.
   Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.
   Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui al primo comma.
   La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite»;

  2. All'articolo 595, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

   «Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.
   Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.
   Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso dalle ipotesi di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».