Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. All'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il provvedimento che accoglie la domanda di riparazione è trasmesso agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza».