Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di anticorruzione)
1. All'articolo 323, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza».