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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.024. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.024.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modificazioni al codice penale)

  1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 323 aggiungendo la previsione dell'attenuante del fatto di particolare tenuità punibile con la pena edittale dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a diecimila euro e coordinare tale previsione escludendo tale fattispecie di reato dall'articolo 323-bis.;

   b) modificare l'articolo 357, prevedendo che, agli effetti penali, sono considerati pubblici ufficiali coloro che esercitano specifici poteri conferiti dalla legge, svolgendo una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; prevedere che si per pubblica funzione s'intende la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e che la stessa debba essere caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti per legge;

   c) modificare l'articolo 358, prevedendo che, ai fini penali, la persona incaricata di pubblico servizio, debba essere definita quale persona, priva dei poteri del pubblico ufficiale, che in forza di specifica norma di legge, in determinati casi presta un pubblico servizio con spendita di specifici poteri, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;

   d) modificare l'articolo 359, specificando che, agli effetti della legge penale, si considerano persone esercenti un servizio di pubblica necessità, i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.