Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni materia di effetti dell'interruzione della prescrizione)
1. All'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.».