Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche dell'articolo 323 del codice penale)
1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 323.
(Abuso di ufficio)
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, omettendo di astenersi in presenza dell'interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».