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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.021. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.021.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche dell'articolo 323 del codice penale)

  1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 323.
(Abuso di ufficio)

   Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, omettendo di astenersi in presenza dell'interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
   La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».