Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 62 del codice penale)
1. All'articolo 62, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:
7) l'avere il pubblico ufficiale, prima del giudizio per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, versato all'amministrazione di appartenenza il triplo di quanto ricevuto ovvero il doppio di quanto accettato come promessa e l'avere il privato, prima del giudizio per il reato di cui all'art. 321 c.p., versato all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale corrotto la somma data o quanto accettato come promessa.