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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.013. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.013.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

Art. 14-bis.
(Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale)

  1. Agli articoli 575, 579, primo comma, e 584 del codice penale, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».

Art. 14-ter.
(Modifiche all'articolo 512-bis del codice penale)

  1. All'articolo 512-bis del codice penale, dopo le parole «sei anni» sono aggiunte le seguenti: «e sei mesi».

Art. 14-quater.
(Delega per l'inserimento del reato di fatturazione falsa nel codice penale)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di delitti contro l'economia sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere l'inserimento del reato di fatturazione falsa attraverso il quale punire chiunque emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti senza la previsione del dolo specifico, previsto dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2020, n. 74.