Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 323 del codice penale)
1. All'articolo 323, comma 1, del codice penale, le parole «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità,» sono sostituite dalle seguenti: «di norme di legge o di regolamento,».