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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.06. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
13.06.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
MODIFICHE ALLE NORME SULL'ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ

Art. 13-bis.
(Esecuzione misure privative e limitative della libertà)

  1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Sulla concessione della liberazione anticipata provvede il direttore del carcere. Solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore del carcere trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio».

  2. All'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata su richiesta del direttore del carcere sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale».