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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.05. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
13.05.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione delle pubbliche scuse in caso di ingiusta accusa)

  1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ha diritto a una dichiarazione di pubbliche scuse da parte della corte d'appello che ha pronunciato la sentenza.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, alle medesime condizioni ivi previste, anche ai soggetti nei cui confronti sia stato pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.
  3.La richiesta di pubbliche scuse di cui ai commi 1 e 2 deve essere proposta per iscritto, a pena di inammissibilità, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte d'appello che ha pronunciato la sentenza, entro sei mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento è divenuta irrevocabile o la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile ovvero dal giorno in cui è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione al soggetto nei cui confronti è stato pronunciato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale.
  4. Sulla richiesta di pubbliche scuse di cui al comma 3 del presente articolo la corte d'appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.
  5. La richiesta di pubbliche scuse, con il provvedimento che fissa l'udienza ai sensi del comma 4, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la richiesta.
  6. L'ordinanza che decide sulla richiesta di pubbliche scuse è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono proporre ricorso per cassazione.
  7. In caso di accoglimento della richiesta presentata, la corte d'appello provvede a inviare una dichiarazione di pubbliche scuse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto che è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o nei cui confronti è pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.
  8. Il soggetto destinatario della dichiarazione di pubbliche scuse può trasmetterla agli organi di informazione o darne pubblica notizia attraverso altri mezzi di comunicazione, quali reti sociali, pubbliche affissioni o altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.