Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, per la revisione dei diritti e delle facoltà della parte offesa, sono inoltre adottati seguendo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che alla vittima del reato sia garantita la partecipazione al procedimento penale come parte sostanziale e necessaria.
b) prevedere che alla vittima del reato possa essere concessa la possibilità di costituirsi come parte nel procedimento penale, con l'esclusivo interesse alla ricostruzione del fatto e delle connesse responsabilità dell'imputato, oppure, in alternativa, costituirsi parte civile, perseguendo solo l'interesse civilistico al risarcimento del danno.
c) prevedere che la vittima del reato, oltre ad essere sentita durante il procedimento penale, possa presentare elementi di prova.
d) prevedere che la vittima del reato possa godere di un pieno diritto alla difesa, alla prova ed alla critica della decisione, attraverso l'accesso diretto ai mezzi di impugnazione.