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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
13.03.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di effetti della sentenza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di effetti della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la sentenza di assoluzione o proscioglimento costituisca titolo per l'interessato per ottenere dai prestatori di servizi dell'informazione che gestiscano motori di ricerca, l'immediata deindicizzazione dei dati personali relativi al procedimento penale nel quale è intervenuta l'assoluzione o il proscioglimento, e prevedere altresì, qualora il prestatore non adempia entro il termine di 7 giorni, che costituisca titolo per ottenere dal Garante per la protezione dei dati personali un provvedimento di deindicizzazione.