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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
13.02.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di comunicazione della sentenza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di comunicazione della sentenza, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che l'articolo 154-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale venga integrato nel senso di prevedere che il decreto di archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione venga comunicata al Garante per la protezione dei dati personali e che tali atti costituiscano titolo per l'emissione senza indugio di un provvedimento di deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti relativi al procedimento penale contenenti i dati personali degli indagati o imputati.