Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di comunicazione della sentenza)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di comunicazione della sentenza, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che l'articolo 154-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale venga integrato nel senso di prevedere che il decreto di archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione venga comunicata al Garante per la protezione dei dati personali e che tali atti costituiscano titolo per l'emissione senza indugio di un provvedimento di deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti relativi al procedimento penale contenenti i dati personali degli indagati o imputati.