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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
13.01.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni per la tutela del diritto di difesa e di altri diritti costituzionalmente garantiti)

  1. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela del diritto di difesa e di altri diritti costituzionalmente garantiti, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri: rafforzare e rendere effettiva l'inviolabilità delle conversazioni e delle comunicazioni tra i difensori, gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento nonché i consulenti tecnici e loro ausiliari e le persone da loro assistite, modificando i commi 5 e 7 dell'articolo 103 del codice di procedura penale; prevedere che non siano consentiti l'intercettazione, l'ascolto e l'acquisizione di dati relativi a conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei loro sostituti, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite, qualunque sia l'utenza o il sistema informatico o telematico oggetto di intercettazione; prevedere che tale divieto operi quando vi è nomina ai sensi dell'articolo 96 nonché quando emerge un rapporto fiduciario connesso alla funzione difensiva; prevedere che in nessun caso il contenuto della conversazione o della comunicazione eventualmente intercettata può essere oggetto di annotazione sui verbali di cui all'articolo 268, comma 2, di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale, all'autorità giudiziaria che procede e che, fermo quanto previsto dall'articolo 271, i risultati delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possano essere utilizzati; prevedere che non siano consentite l'intercettazione e l'acquisizione di dati relativi a conversazioni e comunicazioni dei giornalisti con le loro fonti, nel rispetto dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; conseguentemente, prevedere la punibilità ex articolo 617 del codice penale per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico nei confronti di soggetti per i quali la legge non le consenta o violi comunque l'articolo 103 del codice di procedura penale.