Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, le seguenti:
d) prevedere, nel caso di superamento dei termini di cui al comma 1, rispettivamente per il giudizio di secondo grado e per il giudizio di legittimità:
1) l'improcedibilità in favore dell'imputato per il quale la sentenza impugnata abbia pronunciato assoluzione;
2) la riduzione di pena di un terzo in favore dell'imputato la cui affermazione di responsabilità sia confermata o acquisti autorità di cosa giudicata;
3) un equo indennizzo in favore dell'imputato che all'esito del giudizio di impugnazione contro una sentenza di condanna sia assolto;
e) prevedere un termine più lungo oltre il quale l'improcedibilità operi anche nei casi di cui alla lettera d), numeri 2) e 3).