Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) prevedere che per ogni grado processuale ci sia un tempo massimo di durata, superato il quale deve essere dichiarata l'estinzione del processo nel rispetto dei seguenti criteri:
1) per i processi in primo grado, i termini entro i quali il processo deve essere concluso, decorrenti dalla prima udienza, sono di un anno per i reati puniti con la pena dell'arresto o della reclusione fino a cinque anni, anche se congiunte a pena pecuniaria, e di due anni per i reati puniti con la pena della reclusione superiore a cinque anni;
2) per i processi celebrati in appello, davanti alla Corte di cassazione o in sede di rinvio, i termini entro i quali il processo deve essere concluso sono, rispettivamente, di due anni e di un anno e sei mesi, che decorrono dalla proposizione dell'atto di impugnazione o dal deposito della sentenza con la quale è stato disposto l'annullamento con rinvio;
3) nei diversi gradi di giudizio, l'Autorità giudicante, con ordinanza impugnabile, può dichiarare la complessità dell'accertamento e del giudizio e aumentare i relativi termini fino ad un quarto.
4) sono fatte salve le cause di sospensione del processo (istanze difensive, legittimo impedimento e altro) con la prevalenza, in ogni stato e grado del processo, del proscioglimento nel merito sulla dichiarazione di prescrizione del processo;
5) il provvedimento che dichiara l'estinzione del processo ai sensi del presente articolo è trasmesso agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza;