Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) prevedere nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione, l'entità della riparazione sia raddoppiata quando le sentenze o la notificazione di cui al primo all'articolo 315 del codice di procedura penale sono intervenute oltre i sei anni dalla data in cui sono state applicate le misure di custodia cautelare di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 314 del codice di procedura penale.