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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
12.01.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Redazione della sentenza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di redazione della sentenza, sono adottati nel rispetto dei seguenti prìncipi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 544 del codice di procedura penale, prevedendo che il giudice non debba redigere il dispositivo sùbito dopo la deliberazione ma che lo stesso sia reso unitamente alle motivazioni in sentenza.