Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: m-quinquies) «delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale».
b) all'art. 381, al comma 2, è soppressa la lettera f-bis).
c) all'articolo 383, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili d'ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza».