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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.8. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
10.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:

   a) riorganizzare i reati contravvenzionali privilegiando la definizione dei procedimenti attraverso la possibilità di estinzione con condotte riparatorie, la misura della cui efficacia è rimessa alla valutazione del giudice;

   b) rivedere l'istituto dell'oblazione di cui agli articoli 162 e 162-bis del codice penale rendendola subordinata alla soluzione riparatoria di cui alla lettera a) oppure ai casi di oggettiva impossibilità di adempiere alla condotta riparatoria, per ragioni economiche, fisiche, di forza maggiore;

   c) rivedere l'istituto della conversione della pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, introducendo un criterio di proporzionalità per tassi rapportato alla capacità contributiva del reo;

   d) estendere l'applicabilità dell'articolo 162-ter del codice penale ai reati procedibili a querela.