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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
10.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere una fusione in un'unica sedes normativa dell'oblazione, dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ex articolo 162-ter del codice penale, della messa alla prova per adulti e del patteggiamento infrabiennale;

   b) introdurre, per le finalità di cui alla lettera precedente, un istituto, l'archiviazione condizionata, la cui attivazione vada affidata al pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, fase del procedimento in cui quest'ultimo, una volta considerata sostenibile l'accusa in giudizio, compie una seconda valutazione tecnica, legata all'opportunità di attivare la misura alternativa alla formulazione dell'imputazione, nel caso in cui l'indagato possa compensare l'interesse pubblico derivante dal fatto di reato, ponendo in essere una serie di condotte positive nei confronti della collettività, quali il pagamento di una somma di denaro allo Stato, lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, oppure la frequenza di corsi di formazione lavorativa o d'istruzione, e/o nei confronti della vittima, quali ad esempio il risarcimento del danno o l'attività di mediazione;

   c) prevedere che, superato tale vaglio preliminare, l'accusa presenti una proposta formale all'indagato, il quale, sempre assistito da un difensore e dopo essere stato informato dei propri diritti processuali, sia tenuto a scegliere se accettarla o meno o se richiedere una modifica parziale della stessa e che, in caso di rifiuto della proposta, il pubblico ministero eserciti l'azione penale, mentre ove sia effettivamente concluso un formale accordo tra le parti, si attiva una fase di controllo giudiziale; il giudice per le indagini preliminari dovrebbe, invero, compiere una triplice valutazione:

    1) una preliminare sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio in virtù degli elementi raccolti dall'accusa;

    2) una di garanzia sulla natura informata e libera del consenso prestato dall'indagato;

    3) una legata all'effettiva idoneità del programma trattamentale a compensare l'interesse pubblico incrinato dall'illecito penale;

   d) ove il decisore si pronunci favorevolmente circa l'applicazione della misura, il pubblico ministero deve vigilare, anche tramite la polizia giudiziaria, sull'effettivo svolgimento da parte dell'indagato delle misure promesse entro un lasso di tempo normativamente definito. Una volta terminata tale fase «esecutiva», l'accusatore dovrebbe richiedere la definitiva archiviazione del caso per essere il resto estinto dal comportamento del prevenuto.

   e) prevedere che la disciplina di cui al presente articolo sia collocata:

    1) nel codice penale, con la previsione generale dell'estinzione del reato;

    2) nel codice procedura penale subito dopo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari;

   f) prevedere che, durante il periodo di sospensione del procedimento per archiviazione meritata il corso della prescrizione del reato sia sospeso, e che non applichino le disposizioni del primo comma dell'articolo 161 del codice penale;

   g) prevedere che il positivo adempimento delle prestazioni di cui al presente articolo estingua il reato per cui si procede e che l'estinzione del reato non pregiudichi l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.