Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) inserire nel codice di procedura penale il nuovo istituto dell'archiviazione condizionata, per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale;
b) prevedere che il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possano chiedere al giudice per le indagini preliminari di condizionare l'archiviazione al:
1) versamento di una somma di denaro sulla base della gravità del fatto e delle disponibilità economiche dell'indagato, con la possibilità di rateizzazione;
2) compimento di un percorso di mediazione con la persona offesa dal reato;
3) svolgimento un lavoro di pubblica utilità;
4) assoggettamento a un trattamento sanitario;
5) assoggettamento a restrizioni alla mobilità;
6) svolgimento di un periodo di formazione specifica;
c) prevedere che durante il periodo di sospensione del procedimento per archiviazione meritata il corso della prescrizione del reato sia sospeso e che non si applichino le disposizioni del primo comma dell'articolo 161;
d) prevedere che il positivo adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 415-ter estingua il reato per cui si procede e che l'estinzione del reato non pregiudichi l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.