Al comma 1, sopprimere le parole: delle contravvenzioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina sanzionatoria)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di revisione del regime sanzionatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi direttivi:
a) prevedere la sola sanzione amministrativa per i reati tributari quando il fatto è di entità lieve e non è connesso con altri delitti in materia di dichiarazione e di documenti e pagamento di imposte;
b) prevedere, ai fini di cui alla lettera a), che le modalità della condotta, l'assenza di abitualità e l'esiguità del danno o del pericolo rilevino al fine di determinare la particolare tenuità dell'offesa, valutata soltanto riguardo alla persona che l'ha posta in essere.