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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.45. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
1.45.

  Al comma 1, sopprimere le parole: delle contravvenzioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina sanzionatoria)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di revisione del regime sanzionatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi direttivi:

   a) prevedere la sola sanzione amministrativa per i reati tributari quando il fatto è di entità lieve e non è connesso con altri delitti in materia di dichiarazione e di documenti e pagamento di imposte;

   b) prevedere, ai fini di cui alla lettera a), che le modalità della condotta, l'assenza di abitualità e l'esiguità del danno o del pericolo rilevino al fine di determinare la particolare tenuità dell'offesa, valutata soltanto riguardo alla persona che l'ha posta in essere.