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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.37. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
1.37.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere all'articolo 267 del codice di procedura penale che il procedimento ivi disciplinato si applichi anche alle ipotesi nelle quali, tramite i dispositivi di captazione elettronica o telematica, siano appresi altri dati, quali la messaggistica archiviata, le immagini, la rubrica, i dati di navigazione, localmente o copiata su altri supporti, i tabulati delle conversazioni, la visualizzazione delle informazioni che appaiono sullo schermo del dispositivo bersaglio, ovvero ai dati che ne consentano la geolocalizzazione;

   b) modificare l'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo che il materiale captato in violazione delle disposizioni di cui alla lettera a) sia inutilizzabile nei giudizi civili, amministrativi, disciplinari, contabili, tributari, sportivi e militari e prevedere l'inutilizzabilità nei citati giudizi extra-penali anche nelle ipotesi di violazione dell'articolo 268, comma 3 del codice di procedura penale.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,