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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.33. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
1.33.

  Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto delle garanzie difensive aggiungere le seguenti: , nonché per la modifica dei reati contro la pubblica amministrazione nel rispetto del principio di determinatezza delle norme penali,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di reati contro la pubblica amministrazione)

  1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 357 è sostituito con il seguente: «Art. 357. (Nozione del pubblico ufficiale.) Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano specifici poteri conferiti dalla legge esplicando una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

  Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti dalla legge»;

   b) l'articolo 358 è sostituito con il seguente: «Art. 358. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.) Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, nei casi previsti dalla legge, prestano un pubblico servizio esercitando specifici poteri.

  Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata dalla legge, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale»;

   c) il numero 2) del primo comma dell'articolo 359 è sostituito dal seguente: «2) i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione».;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione;

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.