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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.30. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
1.30.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di misure cautelari reali,

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di sequestro preventivo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 321 del codice di procedura penale, prevedendo fra i presupposti per l'applicazione della misura del sequestro preventivo, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e specificare la natura concreta e attuale del pericolo derivante dalla libera disponibilità della cosa. Specificare il nesso di strumentalità della cosa sequestrata con il fatto di reato;

   b) prevedere i termini della durata massima della misura cautelare e prevedere che la stessa sia proporzionale all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata;

   c) ferme restando le ipotesi in cui la legge prevede la confisca, vietare l'adozione della misura nelle ipotesi in cui la sentenza sia strutturalmente inidonea a eliminare il danno o il pericolo;

   d) prevedere che il pubblico ministero, a pena di inammissibilità, presenti al giudice competente per l'adozione della misura tutti gli elementi raccolti, inclusi gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate;

   e) prevedere che, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare procede all'interrogatorio della persona sottoposta con l'assistenza obbligatoria del difensore e del pubblico ministero;

   f) nelle ipotesi di cui all'articolo 322 del codice di procedura penale, prevedere, a pena d'inefficacia della misura, l'obbligo del pubblico ministero di trasmettere gli atti al tribunale del riesame entro 5 giorni dalla richiesta;

   g) prevedere che il riesame sulle misure cautelari reali si svolga, per quanto compatibili, con le forme e le modalità di cui all'articolo 309 del codice di procedura penale;

   h) prevedere che l'appello ai sensi dell'articolo 323 del codice di procedura penale si svolga, per quanto compatibili, con le forme e le modalità previste dall'articolo 310 del codice di procedura penale.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di misure cautelari reali,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di misure cautelari reali,