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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.26. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
1.26.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2;

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lascino presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

   b) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

   c) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere a) e b) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

   d) prevedere che la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) comportino l'avocazione delle relative indagini da parte del Procuratore Capo della Repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto ove ha sede la procura competente.;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.