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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.25. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
1.25.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

   Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2;

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato.

   b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lascino presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

   c) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

   d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere a), b) e c) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado, resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni aggiungere, in fine, le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.