stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.21. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
1.21.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 266, comma 2-bis, prevedendo che l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile sia consentita nei soli procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

   b) modificare l'articolo 267 del codice di procedura penale prevedendo che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indichi le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini e prevedendo che nei casi nei quali si proceda per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, il decreto debba contenere l'indicazione dei luoghi e del tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del dispositivo di captazione. Prevedere che il pubblico ministero possa provvedere nei casi di urgenza, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

   c) modificare l'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto per il pubblico ministero di trascrivere, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni possono essere indicate, in tali casi, soltanto le indicazioni temporali della captazione e quelle volte ad identificare il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta;

   d) prevedere la trasmissione al pubblico ministero dei verbali e delle registrazioni informatiche o telematiche per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga; prevedere che il pubblico ministero disponga con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni nelle ipotesi quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso;

   e) prevedere l'obbligo del pubblico ministero di depositare, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni di intercettazione informatiche o telematiche, le annotazioni, i verbali, le registrazioni e i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, formando un elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni rilevanti a fini di prova. Garantire il diritto di difesa, mediante immediato avviso ai difensori delle parti, della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco formato dal pubblico ministero e consentire l'ascolto delle registrazioni e la cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

   f) prevedere, in caso di grave pregiudizio per l'attività d'indagine che il giudice possa autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito dell'elenco di cui alla lettera e) non oltre il termine di chiusura delle indagini preliminari;

   g) prevedere che il pubblico ministero provveda all'inserimento dei verbali e degli atti relativi all'utilizzazione delle comunicazioni o conversazioni captate per l'adozione di una misura cautelare nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, del codice di procedura penale. Prevedere che il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenti al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, del codice di procedura penale dandone contestuale comunicazione ai difensori;

   h) prevedere la facoltà per i difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di deposito dell'elenco di cui alla lettera e) di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale. La richiesta, con i relativi atti allegati è depositata presso gli uffici del pubblico ministero. Prevedere la facoltà del giudice di prorogare tale termine in ragione della peculiare complessità e del numero delle intercettazioni;

   i) prevedere la facoltà del pubblico ministero e dei difensori di integrare le richieste e presentare memorie e prevedere la facoltà del pubblico ministero di richiedere al giudice l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni che, per fatti sopravvenuti, ritenga irrilevanti;

   l) prevedere che il giudice decida con ordinanza emessa in camera di consiglio sulle richieste delle parti entro 5 giorni dalla ricezione delle stesse l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, prevedere lo stralcio, anche d'ufficio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. L'ordinanza deve essere comunicata al pubblico ministero e alle parti;

   m) prevedere che con l'ordinanza di cui alla lettera l) viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione e che gli stessi sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, del codice di procedura penale;

   n) prevedere che il giudice disponga la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. Prevedere che tale facoltà spetti anche ai difensori. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni;

   o) modificare l'articolo 269 del codice di procedura penale, prevedendo la facoltà per i difensori di chiedere, a tutela della riservatezza, la distruzione del materiale non acquisito;

   p) prevedere la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,